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Il controllo dei gas di scarico dei veicoli a motore è la misurazione di emissioni inquinanti come anidride carbonica, ossido di carbonio e idrocarburi, che vanno mantenute all'interno di valori limite che sono stabiliti dalla circolare del Ministero dei Trasporti. Il controllo è necessario in quanto contribuisce a migliorare la qualità dell'aria riducendo gli scarichi dannosi alla salute. Con il controllo inoltre si evitano le sanzioni previste per coloro che trasgrediscono. Il controllo viene eseguito con strumentazione omologata ed il superamento del controllo è dimostrato da una documentazione che attesta la regolarità delle emissioni misurate.
Tale controllo va eseguito ogni anno e a seguito di esito positivo della verifica:

* l'autofficina rilascia agli utenti l'attestazione dell'avvenuto controllo, consistente in un certificato intestato (stampata prodotta dall’analizzatore che andrà conservata insieme alla carta di circolazione) in cui siano riportati, anche manualmente: la data del controllo, l’ora di inizio e fine dello stesso, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate, nonché i seguenti dati aggiuntivi, da utilizzarsi ai fini statistici di ARPA (art.5, ultimo comma, Direttiva 7 luglio 1998): dati del veicolo ( cilibdrata, anno di immatricolazione, carburante primario, km totalizzati percorsi, comune domicilio proprietario, numero bollino rilasciato )
* l'autofficina  appone
 sul parabrezza dell'autovettura, ben visibile, un contrassegno autoadesivo di colore blu conforme all'allegato del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 28.02.94 valido su tutto il territorio nazionale, riportante il mese e l'anno del controllo: il bollino blu.
Bollino blu e certificato, costituiscono l’attestazione del contenimento delle emissione entro i limiti previsti.

Sono tenuti al controllo tutti gli autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto di persone e / o merci di proprietà o in uso ai residenti, con alcune eccezioni quali:
- i veicoli registrati come storici
- gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs 30/04/92 N. 285 ed altri autoveicoli con tarbga non civile in genere
- gli autoveicoli omologati ai sensi della Direttiva Comunitaria 91/441 e successivi aggiornamenti immatricolati da non oltre 4 anni
- i veicoli a trazione elettrica
- i veicoli con targa estera
- autoveicoli di proprietà di persone non residenti sul territorio provinciale
- i veicoli d'epoca e di interesse collezionistico, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992
- i veicoli adibiti a mezzo di soccorso e veicoli adibiti ad interventi di emergenza dei vigili del fuoco
- i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso il conducente, autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i taxi, le autoambulanze, i veicoli adibiti a noleggio con conducente e i veicoli atipici
- ciclomotori e motocicli

Per chi non ha eseguito il controllo obbligatorio è prevista una sanzione.
Per chi non esibisce alle autorità di polizia stradale la documentazizone attestante la regolarità delle emissioni è altresì prevista una sanzione.
I soggetti che svolgono servizio di polizia stradale possono effettuare anche controlli su strada con apparecchiatura mobile e se accertano il superamento dei limiti di emissione, andrà eseguito un nuovo controllo entro alcuni giorni in un'autofficina autorizzata per ottenere la relativa documentazione, pena una sanzione.

Il controllo dei gas di scarico deve essere eseguito da autofficina autorizzata. L'Arpa (agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) verifica periodicamente la strumentazione in dotazione alle autofficine autorizzate. Essa ha la gestione amministrativa, contabile e statistica dell’attività di controllo delle emissioni inquinanti agli scarichi degli autoveicoli in circolazione ai sensi dell’art.6 della Direttiva Ministero Lavori Pubblici del 07/07/98.

Il controllo delle emissioni per l’ottenimento del bollino blu, in base alla normativa vigente, deve essere effettuato secondo la seguente periodicità:
* in sede di prima revisione (ossia alla scadenza del 4°anno di vita del veicolo) e successivamente ogni 2 anni (ogni anno per i veicoli immatricolati prima del 01/01/88), nell’ambito della revisione.
* negli anni in cui non c’è revisione il controllo per il rilascio del bollino blu dovrà essere effettuato entro i successivi 12 mesi dalla revisione (6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 01/01/88).



 
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